Youtube e l’obbligo di attivarsi prontamente a seguito di una segnalazione

Un hosting che diviene “attivo”, partecipando all’elaborazione dei contenuti che ospita o trasmette, perde la sua neutralità, connotato essenziale della qualifica di hosting provider non responsabile dei contenuti che vengono caricati dagli utenti o condivisi.

Con la sentenza n. 1928 pubblicata il 7 aprile 2017, la Sezione specializzata in materia d’impresa del tribunale di Torino ha condannato YouTube a rimuovere alcuni video caricati in violazione del copyright, oltre a risarcire il titolare del diritto d’autore.

La società D.TV, titolare dei diritti di sfruttamento sul territorio italiano di 18 differenti telenovelas sudamericane, ha riscontrato la libera fruibilità su YouTube delle telenovelas di sua proprietà. Ne ha quindi informato YouTube, chiedendone l’immediata rimozione.

Il Tribunale torinese ha condannato Youtube perché ha giudicato che, seppur non fosse direttamente responsabile del caricamento dei materiali di proprietà di D.TV sulla piattaforma, visto che i contenuti vengono caricati dagli utenti, comunque non avesse provveduto alla loro rimozione in modo tempestivo ed efficace, una volta informata della illecita presenza degli stessi materiali.

Di qui la condanna per YouTube a risarcire D.TV del danno subito dall’indebito protrarsi dell’illecito.

D.TV si era anche lamentata del fatto che alcune puntate della serie erano state caricate sulla piattaforma YouTube (e dunque messe a disposizione gratuitamente) in violazione dei diritti di proprietĂ  intellettuale e, pertanto, ne chiedeva la cancellazione.

Sulla questione il tribunale era già intervenuto in sede cautelare e, riconoscendo l’illiceità del caricamento dei video, ne aveva ordinato la rimozione.

Nonostante tale ordine, YouTube si era limitato solamente ad “oscurare” i video agli utenti connessi in Italia, lasciandoli invece fruibili dall’estero (oppure tramite una connessione proxy, la quale consente di simulare un accesso ad internet dall’estero).

Per arrivare alla decisione di condanna, i giudici piemontesi sono partiti dall’analisi del sistema “interno” predisposto dal sito internet a tutela del diritto d’autore sui video pubblicati dagli utenti.

Se il titolare del copyright ritiene che la pubblicazione del contenuto sulla piattaforma online sia lesivo dei propri diritti ha l’onere di presentare un reclamo alla società che gestisce il sito.

Tale segnalazione viene inoltrata al soggetto che ha caricato il video, il quale, a sua volta può formulare un controreclamo. Tuttavia, se questi non obietta nulla, il reclamo si considera fondato ed il video viene rimosso.

Nell’ipotesi in cui nessuno presenti un controreclamo, argomentano i giudici, “appare evidente che il prestatore dei servizi della società di informazione sia stato pienamente informato e sia a conoscenza dell’illiceità del caricamento, avvenuto contro la volontà dell’unico soggetto che rivendica i relativi diritti. Una volta che ha acquisito conoscenza della illegittimità del contenuto pubblicato, il prestatore dei servizi perde la propria neutralità e “deve necessariamente cooperare con l’autore del reclamo o della rivendicazione al fine di impedire l’ulteriore protrarsi dell’illecito.”

Attivandosi YouTube deve necessariamente, rimuovere i files e, successivamente, impedire la pubblicazione di ulteriore materiale da parte dell’utente “incriminato”, ovvero controllare con più accuratezza i video da questi pubblicati. La condotta tenuta dai gestori di YouTube sicuramente non è riconducibile a tali linee guida.

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