Doppiaggio e Diritto d’autore

Doppiaggio e Diritto d'autore

Doppiaggio e Diritto d’autore

“Qualsiasi doppiaggio non può non essere falso e artisticamente nullo, se non altro perchè ogni lingua possiede certi gesti espressivi e organici che sono caratteristici degli individui che in quella lingua si esprimono. Non si può parlare in inglese e gesticolare in italiano”. (Bela Balazs)

Il Doppiatore

Il doppiatore è un attore che, in fase di doppiaggio di un film, telefilm e in generale qualunque contenuto audio/video che necessiti di una voce attoriale, presta la propria voce ad attori stranieri per le edizioni in lingua non originale o fa da “voce fuori campo”, come messaggi radiofonici o cartoni animati e videogiochi di produzione nazionale a cui va attribuita una voce ex novo.

I singoli contributi all’opera cinematografica

L’opera cinematografica nasce dall’unione e coordinazione, per opera del regista-direttore artistico, di diversi contributi creativi aventi carattere e requisiti di tutela autonomi, che la legge individua nel soggetto, nella sceneggiatura e nella musica (art. 44 l.d.a.). Alla realizzazione di un film, tuttavia, possono partecipare ‘creativamente’ anche altri soggetti, ignorati dal legislatore del 1941, quali lo scenografo, il costumista, il fotografo e il doppiatore, autori di altrettante opere dell’ingegno.

La giurisprudenza

Pret. Roma, 21/10/1983 – Camarda c. Soc. Cic

Il doppiatore di voce di un’opera cinematografica, che si limiti a pronunciare alcune parole o frasi, sia pure con inflessioni, tonalità ed accenti fonici particolari, non ha diritto alla menzione del proprio nome nei titoli di testa del film (art. 83 legge diritto autore 22 aprile 1941, n. 633).

Doppiare un film lede i diritti dell’autore?

Nel 1984 fece scalpore una decisione del giudice Izzo del Tribunale di Roma.

Doppiare in italiano un film straniero, e modificarne il titolo, sarebbe lesivo del diritto d’ autore, e darebbe al regista il diritto di chiedere che venga bloccata la circolazione del suo film.

Questa la conclusione, alla quale era giunto il giudice pronunciandosi su un ricorso del regista Walerian Borowczyk contro la società di distribuzione Cinetrading che aveva importato il film Docteur Jekyll et les femmes, mettendolo in circolazione con il titolo Nel profondo del delirio, dopo aver provveduto – com’ è prassi comune e consolidata – a effettuarne il doppiaggio in italiano.

Il regista

Borowczyk aveva chiesto al Tribunale che venisse impedita la circolazione in Italia di una edizione del suo film diversa nel titolo e nei dialoghi, da quella originale francese. Il regista, infatti, lamentava che, in sede di traduzione, i dialoghi originari erano stati “adattati” oltre che tradotti.

Doppiaggio e Diritto d’autore: la decisione

Il giudice gli aveva dato ragione, e, nell’ordinanza depositata il 23 giugno, oltre a proibire alla Cinetrading di “programmare o far programmare” la edizione italiana del film, aveva sostenuto che non solo il cambiamento di titolo, non solo l’ eventuale adattamento, ma anche il puro e semplice doppiaggio dà diritto all’ autore dell’opera di invocare l’articolo 20 della legge sul diritto morale d’ autore, e di opporsi alla circolazione del suo film in versioni non da lui direttamente curate.

Lo Studio Legale Dandi fornisce assistenza legale in Tutela Diritto D'Autore. Dai un'occhiata ai nostri servizi oppure contattaci!

🎓 sono l'Avvocato dei creativi: li aiuto a lavorare liberamente sentendosi protetti dalla legge

Site Footer