Emma Marrone vs. Triumph

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Contratto testimonial e clausola di esclusiva: il caso Emma Marrone vs. Triumph

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Cosa succede se un testimonial, durante il periodo di esclusiva, indossa pubblicamente un prodotto del brand concorrente? Il caso Emma Marrone vs. Triumph — deciso dal Tribunale di Milano con sentenza n. 8722/2017 — risponde con chiarezza: si configura inadempimento contrattuale e obbligo di risarcimento del danno.


I fatti: il videoclip e la clausola violata

Nel 2014 Emma Marrone sottoscrive con Triumph un contratto di testimonial per la promozione del brand Sloggi, della durata di dieci mesi e del valore di € 200.000. Il contratto cede a Triumph il diritto esclusivo di utilizzo del nome, del ritratto e dell’immagine dell’artista su tutto il territorio italiano per tutte le attività di comunicazione, promozione e pubblicità di prodotti di abbigliamento intimo femminile.

Il vincolo di esclusiva è esplicito: per tutta la durata del contratto, Emma Marrone non può utilizzare né cedere i diritti sulla propria immagine a soggetti concorrenti di Triumph nel settore della lingerie.

Nel novembre 2014, durante il periodo di vigenza del contratto, l’artista gira un videoclip diffuso online nel quale indossa un capo di intimo a marchio La Perla — brand concorrente diretto di Triumph. Triumph cita Emma Marrone in giudizio per inadempimento contrattuale.


La decisione del Tribunale di Milano

Il Tribunale esamina il contratto e accerta che la clausola di esclusiva era chiara e inequivocabile. La cessione dei diritti di sfruttamento dell’immagine per prodotti di lingerie spettava solo ed esclusivamente a Triumph per tutta la durata del rapporto.

Eseguire una performance artistica indossando un capo di intimo di un marchio concorrente — e diffonderla online — costituisce una condotta incompatibile con l’esclusiva sottoscritta. Il Tribunale condanna Emma Marrone al risarcimento del danno in favore di Triumph.


Cosa insegna questo caso a chi firma un contratto di testimonial

La clausola di esclusiva vincola anche l’attività artistica

L’errore più comune è pensare che la clausola di esclusiva riguardi solo le attività dichiaratamente pubblicitarie. Il Tribunale chiarisce che il vincolo si estende a qualsiasi comportamento — incluse le performance artistiche — che possa porsi in contrasto con l’accordo sottoscritto. Un videoclip musicale è un contenuto di comunicazione pubblica a tutti gli effetti.

Il valore del contratto non è solo economico

La clausola di esclusiva è la causa giustificatrice del corrispettivo pagato dal brand. Triumph ha versato € 200.000 proprio in cambio di quell’esclusiva. Violarla non è una questione di stile o di disattenzione: è un inadempimento diretto all’oggetto principale del contratto.

Leggere il contratto prima di firmarlo — e durante

Un contratto di testimonial ben redatto deve specificare: i prodotti o settori coperti dall’esclusiva, la durata, il perimetro geografico, e — aspetto spesso trascurato — cosa si intende per “uso dell’immagine” nelle attività artistiche. Ambiguità su questi punti generano contenziosi evitabili.


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Avvocata specializzata in diritto d'autore, proprietà intellettuale e diritto dello spettacolo. A Roma dal 2003, lavoro con registi, produttori, musicisti e indipendenti — dalla fase di sviluppo fino alla distribuzione.

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