Diritto di citazione, riassunto e riproduzione

Diritto di citazione riassunto e riproduzione.

La libera utilizzazione delle opere protette dal diritto d’autore mediante citazione, riassunto, riproduzione (Cass. civ. Sez. I, 07/03/1997, n. 2089)

In tema di diritto d’autore, la libera utilizzazione, mediante citazione, riassunto o riproduzione, di brani o parti di un opera protetta, nei limiti giustificati dalle finalitĂ  di critica, di discussione o di insegnamento, consentita dall’art. 70 l. 22 aprile 1941 n. 633 (con norma di stretta interpretazione perchè derogatrice alla regola generale che attribuisce all’autore il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera), trova fondamento nelle particolari finalitĂ  sopraindicate, le quali siccome del tutto autonome rispetto a quelle dell’opera utilizzata, escludono la possibile concorrenza con il diritto di sfruttamento economico spettante all’autore di questa.

Diritto di citazione, riassunto e riproduzione.

L’uso di brani di opere protette, per finalitĂ  meramente illustrative di altra opera, e senza scopi didattici, di critica o di discussione, deve ritenersi estraneo all’ambito del cit. art. 70 e quindi illegittimo (senza che al riguardo possa darsi rilievo, pena un’inammissibile interpretazione estensiva dello stesso articolo, alla inevitabile selettivitĂ  nella scelta dei brani ancorchè rispondente ad uno specifico orientamento critico di chi la compie) e non può ritenersi neppure giustificato alla stregua dell’art. 10 della convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche ratificata con l. 20 giugno 1978 n. 399, che, mentre rinvia, nel comma 2, alle legislazioni nazionali per la disciplina dell’utilizzazione a titolo illustrativo (peraltro a fini di insegnamento) dichiara lecita la citazione dell’opera se contenuta “nella misura giustificata dallo scopo”, e richiede quindi che la riproduzione parziale di un’opera per poter esser considerata quale lecita citazione della stessa, si inserisca funzionalmente in un discorso, quale premessa o quale mezzo di convalida o di critica delle tesi ivi sostenute.

Diritto di citazione riassunto e riproduzione. Plagio e violazione dei diritti di utilizzazione economica

Ai sensi dell’art. 70 legge n. 633/1941, si deve ritenere lecita la citazione dell’opera se contenuta “nella misura giustificata dallo scopo”, richiedendo che la riproduzione parziale di un’opera, per poter essere considerata quale lecita citazione della stessa, si inserisca funzionalmente in un discorso, quale premessa o quale mezzo di convalida o di critica delle tesi ivi sostenute.

La libertĂ , ex art. 70, comma 1 predetto, di riassumere, citare o anche riprodurre brani di opere per scopi di critica, discussione o di insegnamento è ammessa e si giustifica se l’opera di critica o didattica abbia finalitĂ  autonome e distinte da quelle dell’opera citata e perciò i “frammenti riprodotti” non creino neppure una potenziale concorrenza con i diritti di utilizzazione economica spettanti all’autore dell’opera parzialmente riprodotta.

Ai sensi dell’art. 70 predetto, la facoltĂ  di libera citazione e riproduzione devono essere contenute nei limiti della rigorosa necessitĂ  che siano imposti da scopi di critica, discussione o insegnamento, sicchè comunque non concretino concorrenza ai titolari dell’utilizzazione economica dell’opera; nessun intento culturale può giustificare la riproduzione integrale della stessa, utilizzazione che non è mai libera, ancorchĂ© non sussista concorrenza.

Diritto di citazione riassunto e riproduzione.

Non solo la riproduzione integrale dell’opera dell’ingegno costituisce violazione del diritto d’autore, ma anche quella di parti significative della stessa.

In particolare quando l’opera dell’ingegno sia costituita da parti autonome e ben individuate rispetto al tutto e queste siano oggetto di integrale riproduzione. Tale principio si applica a maggior ragione nel caso in cui la riproduzione riguardi un numero considerevole di parti dell’opera dell’ingegno.

Diritto di citazione riassunto e riproduzione nel plagio-contraffazione di un’opera letteraria.

Non è sufficiente che una o piĂą idee o frasi presenti in un testo trovino collocazione nell’altro, ma deve potersi cogliere una vera e propria trasposizione di quel “nucleo individualizzante” che caratterizza l’opera come originale, frutto dell’attivitĂ  creativa dell’autore.

Alla luce di tali principi il giudice ha ritenuto che il convenuto non aveva “copiato” alcun brano dell’attore, ma aveva citato il nome del medesimo alla fine di una nota e riportato dati di carattere storico; in particolare, poi, l’uso del termine “sic”nel citare lo scritto dell’attore non poteva considerarsi offensivo, non contenendo alcun giudizio di disvalore, mentre tutte le altre espressioni dovevano ritenersi contenute nei limiti della critica e quindi non offensive; conseguentemente, è stata respinta la domanda dell’erede dell’attore, di distruzione o rimozione delle copie di un libro del convenuto, e di risarcimento dei danni per asserita violazione del diritto d’ autore sotto l’aspetto dell’art. 2577 c.c., e dell’art. 70, comma 1, legge n. 633/1941.

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