Come funziona il diritto di sincronizzazione?

La sincronizzazione è una modalità di utilizzazione di un’opera musicale o di un fonogramma che consiste nell’abbinamento di queste con altri e diversi prodotti (generalmente audiovisivi): opere cinematografiche ed assimilate, telefilm, spot pubblicitari o promozionali, ecc.

L’opera musicale non solo viene fissata e riprodotta per esigenze tecniche, ma viene anche abbinata ed inserita — e talvolta manipolata — in un diverso prodotto costituito, a seconda dei casi, da pellicole o opere cinematografiche ed assimilate, opere audiovisive, telefilm, videoclip, filmati pubblicitari, sceneggiati televisivi ed altre simili realizzazioni sonore ed audiovisive.

Vengono pertanto in evidenza, oltre ai diritti esclusivi di registrazione e di riproduzione, anche il diritto di adattamento dell’opera musicale, diritti tutti riservati all’autore dagli artt.:

  • 12 LDA (L’autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l’opera. Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in ogni forma e modo originale, o derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in particolare con l’esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti.),
  • 13 LDA (Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell’opera, in qualunque modo o forma),
  • 18 LDA (Il diritto esclusivo di elaborare comprende tutte le forme di modificazione, di elaborazione e di trasformazione dell’opera prevista nell’art. 4. L’autore ha altresì il diritto di pubblicare le sue opere in raccolta. Ha infine il diritto esclusivo di introdurre nell’opera qualsiasi modificazione),
  • 61 LDA (1.L’autore ha il diritto esclusivo, ai sensi delle disposizioni contenute nella sezione I del capo III di questo titolo: di adattare e di registrare l’opera su qualunque supporto riproduttore di suoni, di voci o di immagini, qualunque sia la tecnologia utilizzata; di riprodurre, di distribuire, di noleggiare e di dare in prestito gli esemplari dell’opera così adattata o registrata; di eseguire pubblicamente e di comunicare l’opera al pubblico mediante l’impiego di qualunque supporto).

La sincronizzazione, in sostanza, è una forma di manipolazione ad uso riproduttivo di opere musicali, che rientra nelle prerogative esclusive del loro autore a mente degli artt. 12 e 61 LDA, a prescindere dalla tipologia e dal contenuto del supporto, del prodotto o del mezzo audiovisivo cui la composizione musicale viene abbinata — sia esso opera cinematografica e assimilata, opera audiovisiva, filmato pubblicitario, prodotto multimediale, sceneggiato televisivo e simili — dovendosi ragionevolmente escludere la riconducibilità della sincronizzazione dell’opera musicale tra le utilizzazioni ricomprese nell’accezione di pubblica esecuzione.

Ma consideriamo i casi singolarmente:

  • Sottofondi musicali: è necessaria l’autorizzazione del titolare dei diritti d’autore sull’opera musicale, nella maggior parte dei casi ottenibile tramite una licenza concessa da una società di gestione collettiva (caso tipico: licenza S.I.A.E. per la musica di sottofondo nei negozi); per quanto riguarda il fonogramma, la legge prevede un diritto a compenso (vedi artt. 73 e 73-bis l.d.a.) da corrispondersi al produttore di fonogrammi (caso tipico: compenso corrisposto a SCF per la musica di sottofondo nei negozi).
  • Utilizzazione pubblicitaria: in questo caso l’utilizzazione, non necessariamente vincolata a una sincronizzazione, come può essere per esempio la realizzazione di un CD audio contenente registrazioni musicali con in copertina il logo dell’azienda, comporta la necessità di una doppia autorizzazione: quella del titolare dei diritti sull’opera musicale (in generale ottenibile dalla società di gestione collettiva, come S.I.A.E.), e quella del titolare dei diritti sulla registrazione, il produttore di fonogrammi, che va invece negoziata direttamente con quest’ultimo soggetto.
  • Sincronizzazione (pubblicitaria o meno): si tratta dell’abbinamento tra l’opera musicale/fonogramma con sequenze di immagini in movimento (opere cinematografiche, audiovisive o assimilate), sia per uso pubblicitario che per sottofondo, di primo o secondo piano (c.d. “colonna sonora”). La sincronizzazione è soggetta a una doppia autorizzazione preventiva, negoziabile, in questo caso, direttamente con gli aventi diritto (editore musicale per l’opera, produttore di fonogrammi per la registrazione musicale).

Il diritto di sincronizzazione e il produttore musicale

Il diritto di sincronizzazione rientra tra i diritti esclusivi che competono al produttore di fonogrammi, che comprende anche quello di riproduzione. Si ritiene, tuttavia, che il produttore fonografico, abbia, oltre al diritto esclusivo di riproduzione, anche il diritto ad intervenire sul fonogramma in modo da consentire l’adattamento della fissazione sonora ai fini della sua trasposizione su di un supporto audiovisivo.

Questa attività di sincronizzazione dei suoni alle immagini (che ha un’espressione tipica nell’inserimento del fonogramma nella colonna sonora dell’opera filmica) viene:

  • talvolta identificata in una particolare ipotesi di riproduzione,
  • altre in un’attività di elaborazione che, a norma dell’art. 18 l. aut., comprende tutte le forme di modificazione e di trasformazione dell’opera.

A quest’ultimo riguardo potrebbe rilevare anche l’art. 61, lett. a) l. aut. il quale attribuisce al titolare della privativa il diritto di adattare e registrare l’opera su ogni supporto riproduttore, qualunque sia la tecnologia utilizzata. È certo, comunque, che la sincronizzazione sia attività dotata di una propria specificità.

Il diritto di sincronizzazione e le modificazioni dell’opera

In dottrina, il diritto di sincronizzazione, benché possa rientrare nell’ampio genus del diritto di riproduzione, se ne differenzia per le diverse modalità di esercizio e di attuazione.

Tali diverse modalità, incidono sul contenuto stesso del diritto di sincronizzazione, il quale, inevitabilmente ricomprende anche la facoltà di apportare all’opera musicale le modificazioni necessitate dall’inserimento della stessa nel contesto audiovisivo.

La sincronizzazione, per le sue innegabili peculiarità, è un diritto totalmente diverso rispetto alla riproduzione a mezzo della diffusione radiofonica o televisiva, o all’esecuzione dei singoli brani in pubbliche feste danzanti e in pubblici esercizi: fattispecie, queste, in presenza delle quali il legislatore configura il diritto al compenso di cui all’art. 73 l. aut..

Il diritto morale

Il diritto di sincronizzazione si differenzia da quello relativo alla mera riproduzione in quanto il suo esercizio può pregiudicare il diritto morale dell’autore del brano musicale (in ragione dell’abbinamento di questo ad immagini che l’autore ritenga inappropriate alla propria personalità artistica, o tali da alterare il significato dell’opera da lui realizzata, o comunque svilirla.) (Trib. Roma Sez. IX, 28/01/2015, Imaie c. Universal Music Italy S.p.a. e altri).

L’abbinamento con le immagini di un’opera musicale può interessare e compromettere il diritto morale dell’autore dell’opera musicale, inteso quale espressione della personalità dell’autore.

L’adattamento audiovisivo dell’opera musicale, infatti, può richiedere modifiche della stessa (tali da costituire una vera e propria elaborazione che dà origine ad un’opera anche parzialmente diversa, se non nuova) e l’adattamento nell’opera così derivata — e questa in sé medesima — può essere incompatibile o in contrasto con il significato o il senso dell’opera musicale.

Insomma, la sincronizzazione è senza dubbio un atto ben più complesso della semplice riproduzione ed esige l’esplicito consenso individuale dell’autore dell’opera musicale per il suo abbinamento con immagini, siano esse in movimento o fisse (e altrettanto vale per la «sincronizzazione dei fonogrammi», che presuppone il consenso del loro proprietario e titolare dei relativi diritti di sfruttamento: il produttore fonografico).

Il diritto di sincronizzazione nei film

L’abbinamento non autorizzato di brani musicali a una pellicola cinematografica costituisce un vero e proprio illecito, dal momento che viola i diritti esclusivi del produttore fonografico consistenti nella riproduzione, con conseguente adattamento, del fonogramma all’interno di quella cinematografica o, in generale, audiovisiva.

Il produttore cinematografico non può, senza autorizzazione da parte dell’avente diritto, utilizzare i fonogrammi prodotti da altri per inserirli nella propria pellicola.

La giurisprudenza

Anche la dominante giurisprudenza, seppur attraverso diversi percorsi ricostruttivi, individua nel diritto di sincronizzazione un diritto esclusivo del produttore fonografico.

In particolare la S.C. ha affermato, sul punto:

L’utilizzazione di un ‘fonogramma’ prodotto da terzi, per la ‘sincronizzazione’ di un filmato televisivo va qualificato come illecito fonte di obbligazione risarcitoria (non come mera fonte d’una obbligazione di corrispettivo per la diffusione del fonogramma stesso), risolvendosi tale comportamento in una violazione del diritto esclusivo, che l’art. 72 della L. n. 633 del 1941 riconosce al produttore fonografico di riprodurre con qualsiasi processo di duplicazione detto disco o apparecchio di sua produzione e di distribuirlo

(Cass. n. 12993/1999: nella fattispecie la società titolare in via esclusiva per l’Italia dei diritti d’utilizzazione economica sulla registrazione dell’opera musicale “Yesterday” aveva convenuto in giudizio per il risarcimento del danno alcune reti televisive che, senza il suo consenso, avevano utilizzato tale brano quale colonna sonora di un telecomunicato reclamizzante le reti televisive stesse, trasmesso ripetutamente ed anche per più volte al giorno: la corte di legittimità ha escluso, in particolare, che la società proprietaria dell’opera musicale fosse titolare di un mero diritto di credito ex art. 73 della citata legge e che, come tale, potesse vantare solo il diritto ad un compenso).

Inoltre, i diritti del produttore fonografico comprendono il diritto esclusivo all’elaborazione della fissazione originaria del suono per mezzo delle moderne tecniche di manipolazione dei suoni, che presuppongono comunque una riproduzione del fonogramma originale.

È da ritenere che il diritto di sincronizzazione sia un diritto esclusivo spettante al produttore fonografico e che esso non sia suscettibile di essere esercitato da chicchessia senza autorizzazione del detto soggetto. Una volta qualificata l’attività di sincronizzazione come espressione di un diritto primario, viene escluso, con riferimento ad essa, il compenso che spetta agli artisti interpreti ed esecutori per i diritti secondari derivanti da pubbliche utilizzazioni.

La sentenza n. 29811 del 12/12/2017

La Corte di Cassazione ha affermato che la sincronizzazione – ossia l’abbinamento con le immagini di un’opera musicale – costituisce atto più complesso della semplice riproduzione ed esige l’esplicito consenso individuale dell’autore dell’opera stessa. Pertanto, tra i diritti affidati alla gestione della SIAE che quest’ultima può concedere in licenza non rientra il diritto di sincronizzazione, in quanto implica un’operazione che può comportare la nascita di una nuova opera ed è, quindi, idonea a compromettere il diritto morale dell’autore.

In questo senso, la Suprema Corte ha stabilito che l’uso di un’opera musicale quale colonna sonora di una serie tv necessita dell’esplicito consenso dell’autore, non essendo sufficiente la licenza concessa dalla SIAE, e non deve essere confusa con la pubblica esecuzione.

Non a caso, la giurisprudenza maggioritaria di merito ha affermato che:

viola i diritti d’autore ( ) relativi ad un’opera musicale la sua utilizzazione non autorizzata quale colonna sonora sincronizzata per i titoli di testa e di coda di una telenovela,

perché la sincronizzazione di un’opera musicale a corredo di immagini in movimento, quale che sia la loro natura, rientra nell’ambito delle facoltà esclusive dell’autore della composizione stessa, ai sensi dell’art. 12, secondo comma, LDA e laddove essa sia effettuata in difetto di preventivo consenso, costituisce violazione anche degli artt. 18 e 61 LDA.

Il processo di «sincronizzazione» fuoriuscirebbe dai poteri gestori della SIAE, così come contenuti nell’elenco tassativo di cui all’art. 180 cit., sicché tale procedimento avrebbe una sua autonomia e non potrebbe essere ridotto ad altre forme di contaminazione tra l’opera musicale e le immagini.

Ne conseguirebbe, per il principio dell’indipendenza dei diritti d’autore fra loro (di cui all’art. 19, primo co., LDA:

i diritti esclusivi previsti dagli articoli precedenti sono fra loro indipendenti. L’esercizio di uno di essi non esclude l’esercizio esclusivo di ciascuno degli altri diritti

la necessità di munirsi di un’apposita, specifica autorizzazione da parte degli autori e dei titolari dei diritti di sfruttamento economico di esse, non essendo sufficiente [per l’operare del diverso principio della autonomia delle posizioni coesistenti sulla stessa opera, contenuto nell’art. 119, quinto comma, LDA (in forza del quale «l’alienazione di uno o più diritti di utilizzazione non implica, salvo patto contrario, il trasferimento di altri diritti che non siano necessariamente dipendenti dal diritto trasferito, anche se compresi, secondo le disposizioni del titolo I, nella stessa categoria di facoltà esclusive»)] invocare quella «licenza», oggetto di convenzione tra la RAI e la SIAE.

Se vuoi leggere la sentenza per esteso clicca qui

👇  👇  👇

Diritto di sincronizzazione

Il contratto di sincronizzazione

Il contratto di sincronizzazione consiste nell’ottenimento di una licenza per abbinare la musica che hai scelto alle immagini. Prima di sincronizzare opere musicali ad un filmato o immagini, è necessario chiedere agli autori ed editori delle opere il permesso per questo specifico uso.

Quando una produzione, o una persona fisica, conclude un contratto di sincronizzazione significa che compra dal titolare, il diritto ad utilizzare quel brano nel film, sincronizzandolo alle immagini e, spesso anche, nella colonna sonora.

Il contratto di sincronizzazione deve contenere, nelle premesse, la descrizione dei soggetti che sottoscriveranno l’accordo. Questi ultimi potrebbero essere, a seconda che il diritto di sincronizzazione sia stato ceduto o meno, l’autore o l’editore o il produttore musicale. In pratica parliamo:

  • dell’editore, che dovrebbe essere l’esclusivo titolare di ogni e qualsiasi diritto di utilizzazione economica sull’opera musicale che si intende utilizzare;
  • oppure della società di produzione del disco e/o del produttore, se persona fisica, esclusivo titolare di ogni e qualsiasi diritto di utilizzazione economica della registrazione fonografica su supporto materiale (MASTER o DISCO) eseguita dall’autore.

L’oggetto del contratto di sincronizzazione musica immagine di un film, consiste nell’acquisizione diritti di sincronizzazione dell’opera musicale e registrazione fonografica di un brano musicale per un film.

Questo tipo di contratto viene concluso quando la produzione intenda:

  • sincronizzare l’Opera musicale esclusivamente nel Film;
  • utilizzare l’Opera e/o il Disco nella colonna sonora del Film e/o in un eventuale trailer pubblicitario dello stesso e/o in forme diverse dalla sola sincronizzazione ma sempre in connessione al Film.

A seconda dei diritti che si intenda utilizzare si raggiungeranno due diversi accordi e si cederanno diversi diritti.

In pratica, dando in licenza il brano o il master del brano:

  • L’autore e l’editore musicale, avendone pieno titolo, concedono alla produzione non in esclusiva e per tutta la durata di protezione legale quale sancita in ogni paese del mondo, il diritto di sincronizzare il brano nel Film.
  • L’autore e il produttore fonografico, avendone pieno titolo, concedono alla produzione non in esclusiva e per tutta la durata di protezione legale quale sancita in ogni paese del mondo, il diritto di sincronizzare.

In conseguenza delle concessione di cui ai punti precedenti, la produzione acquisisce esclusivamente, ai sensi dell’art. 19 L. 633/41, il diritto di inserire e sincronizzare l’Opera e/o il Disco nel Film provvedendo alla utilizzazione commerciale del Film stesso, senza limitazione alcuna di tempo, di luogo e di forme di sfruttamento commerciale.

Chi acquisisce un diritto di sincronizzazione, potrà, quindi:

  • riprodurre l’Opera e/o il Disco nel Film,
  • provvedere alla duplicazione, pubblicazione, diffusione, commercializzazione e distribuzione ed ogni altra forma di utilizzazione del Film contenente l’Opera e/o il Disco in ogni forma e modo, senza che l’autore/ produttore/editore avranno nulla a pretendere, salvo gli eventuali compensi maturati per il tramite della S.I.A.E. in conseguenza della pubblica diffusione dell’Opera a carico del diffusore;
  • utilizzare l’Opera e/o il Disco in occasione di trailer pubblicitari relativi al Film e nella colonna sonora del Film stesso.

Occorre prevedere che l’Opera e/o il Disco potranno essere dalla produzione liberamente utilizzate a scopo promozionale del Film in occasione di ogni e qualsiasi sfruttamento del medesimo in qualsiasi forma, modo e tecnologia oggi conosciuti ed in futuro inventabili.

Certo serve un corrispettivo per la cessione dei diritti sul brano. Si tratta, solitamente, di una somma omnicomprensiva, globale e forfettaria.

Come si ottiene la licenza di sincronizzazione?

Come si ottiene l’autorizzazione per utilizzare una canzone nel tuo video o nel tuo film Come si fa ad avere il consenso dall’autore o dal titolare dei diritti per utilizzare un brano per i tuoi video e per postarlo su Youtube e Facebook?

Concettualmente, in realtà, è piuttosto semplice.

  • Prima di tutto devi scoprire chi possiede il copyright o il diritto d’autore sul brano;
  • una volta che hai scoperto chi detiene i diritti, devi mandargli una richiesta chiedendo anche la tariffa che viene solitamente applicata per l’uso;
  • infine dovresti farti mandare il contratto o licenza di sincronizzazione nel quale, pagamento della somma richiesta, ti viene concessa l’autorizzazione ad utilizzare il brano per il tuo video o film.

Nella pratica è molto più complicato

Di solito le canzoni non sono di un solo autore ma sono di più autori o collaboratore. Potrebbe anche accadere che ogni coautore abbia una etichetta diversa. Oppure i diritti sulla canzone, potrebbero essere stati ceduti, a loro volta, a qualche altro soggetto diverso dall’autore. In questo caso dovresti fare una ricerca e poi chiedere a tutti l’autorizzazione. Il rischio è non essere certi di chi abbia i diritti sulla canzone. Nel caso di più edizioni musicali, dovresti essere certo di chiedere a tutte quelle che detengono i diritti sul brano.

Come trovare tutti gli editori in modo da poter chiedere la licenza di sincronizzazione?

La parte più complicata è, dunque, quella dello scoprire a chi appartengono i diritti. Un buon posto per iniziare a verificare la titolarità sono le c.d. liner notes, ovvero le indicazioni relative al brano che dovrebbero, per lo meno, dirti chi sono gli editori o chi è il titolare della registrazione. Sono quelle che si trovano nella copertina dei CD.

Potrebbe accadere che tu non abbia il CD e quindi dove le trovi le liner notes? L’unico modo è fare una ricerca online, vedere tra i nomi degli autori e dei loro publisher e cercare le loro email su google. Oppure, cercare tra i repertori di ASCAP.com e BMI.com.

Una volta recuperati i nomi degli editori, dovrai chiedere a loro l’autorizzazione o la licenza di sincronizzazione. Ricevuto il preventivo per la licenza e il contratto, leggilo con attenzione e verifica che la licenza contenga quello che ti serve.

Più lavoro di quanto pensassi, eh?

Ecco perché i programmi televisivi e le società di produzione cinematografica hanno dei music supervisor che fanno questo lavoro per loro. Molti shows e produzioni cinematografiche, hanno figure professionali incaricate di trovare la musica e identificare i titolari dei diritti e poi un avvocato o un paralegal o un altro dirigente che gestisce i contratti di licenza.

Certo tutto questo lavoro va bene farlo per un progetto filmico o uno spettacolo televisivo, ma per un video da postare su YouTube o di Facebook, non ha probabilmente senso. Se stai cercando una canzone per il tuo video da postare su Youtube, molto meglio se cerchi tra i repertori royalty-free.

Spero di averti dato qualche indicazione utile su come funziona il diritto d’autore in musica.

Io ho finito e adesso tocca a te 

Per saperne di più su come funziona il diritto d’autore in musica, leggi la mia miniguida su Amazon a soli € 7,00.

Se hai dei dubbi puoi contattarmi prenotando, al costo di € 73,00, una consulenza e il mio PRONTO INTERVENTO.instagram-e-copyright

Se ti è piaciuto questo articolo e sei soddisfatto delle informazioni che hai ricevuto, puoi lasciare il tuo commento al nostro blog e ai servizi DANDI QUI.

ascoltare-musica-podcast-claudia-roggero

Lo Studio Legale Dandi fornisce assistenza legale in diverse aree di competenza. Dai un'occhiata ai nostri servizi oppure contattaci!

🎓 sono l'Avvocato dei creativi: li aiuto a lavorare liberamente sentendosi protetti dalla legge

Site Footer