Le fotografie semplici, artistiche e su commissione

La natura delle opere fotografiche

La natura delle opere fotografiche e la legge sul diritto d’autore individuano diversi tipi di foto:

  • quelle artistiche,
  • quelle semplici e
  • quelle scattate su commissione.

Quali sono le caratteristiche delle fotografie semplici e di quelle scattate su commissione secondo il diritto d’autore?

Lo spiega molto bene il Giudice (sentenza n. 6099/2017 pubbl. il 30/05/2017 RG n. 7637/2015 Repert. n. 4853/2017 del 30/05/2017).

La controversia ha ad oggetto l’utilizzo come copertina dell’album “Due Soli” della nota cantante Mietta, di una riproduzione fotografica di paternità dell’attore, il fotografo professionista Max Salvaggio, appartenente ad un più ampio servizio fotografico relativo all’artista.

Secondo la tesi attorea, parte convenuta avrebbe utilizzato tale fotografia senza il proprio consenso e, dunque, in violazione dei propri diritti non solo patrimoniali, ma anche morali, trattandosi quelle oggetto di controversia di fotografie artistiche. Con conseguente domanda di risarcimento del danno.

La sentenza sotto riportata è interessante in quanto:

  • evidenzia i requisiti delle fotografie semplici (art. 87, comma 1, l. a), tutelate dalla legge ma in modo diverso da quelle artistiche;
  • ci spiega che le fotografie semplici sono priva dei requisiti di originalità e creatività;
  • ci dice che le fotografie artistiche trasmettono emozioni che vanno oltre i soggetti o gli oggetti ritratti e, in definitiva, esprimono in modo assolutamente caratteristico e individualizzante la personalità dell’autore;
  • ci spiega la disciplina delle fotografie su commissione;
  • afferma che, quando si lavora su commissione, è sempre utile inserire nell’oggetto della fattura la durata della cessione dei diritti e gli utilizzi consentiti;

Oggetto della causa erano riproduzioni fotografiche, di pacifica paternità dell’attore (il fotografo), consistenti in ritratti fotografici di Mietta, in abiti, pose ed inquadrature ogni volta differenti.

Il Giudice dice che: L’attribuzione a tali riproduzioni della natura di opere fotografiche, pienamente tutelabili ex lege autore, piuttosto che di semplici fotografie non creative, suscettibili della più limitata tutela riservata ai diritti connessi (art. 87 ss. l. aut.), sembra doversi risolvere nella specie a favore della seconda tesi. Va premesso che anche le fotografie semplici possono manifestare un’elevata professionalità nella cura dell’inquadratura e nella capacità di cogliere in modo efficace il soggetto fotografato, elementi qui tutti sussistenti: in esse tuttavia manca l’esplicazione dell’originale interpretazione personale dell’autore.

E la conclusione che qui si tratti di fotografie semplici è giustificata non tanto dalla – qui indiscussa – capacità professionale del fotografo o dall’alta qualità tecnica di realizzazione (elementi di per sé insufficienti, che finirebbero per riservare ogni attenzione alla personalità dell’autore, piuttosto che al valore dell’opera, e per affermare, contro ogni realismo, che l’opera d’arte fotografica è appannaggio di una esigua cerchia di artisti, destinata a restare tale), quanto dalla impossibilità di ravvisare nelle fotografie in questione quegli aspetti di originalità e creatività che risultano indispensabili per riconoscere la piena protezione di cui all’ art. 2 l. aut. (cfr. Cass. 4606/98).

Tali aspetti debbono trascendere – si badi – la buona tecnica fotografica, ma trasmettere emozioni che vadano oltre i soggetti o gli oggetti ritratti e, in definitiva, esprimere in modo assolutamente caratteristico ed individualizzante la personalità dell’autore.

Le immagini qui controverse non evidenziano quella necessaria creatività ed originalità non comune richieste per accedere alla tutela più elevata. Non va del resto trascurato, a conferma del giudizio circa la mancanza del carattere creativo, che qui non è riscontrato un consolidato e perdurante successo del prodotto presso la collettività ed i suoi ambienti culturali (Tribunale di Milano, 8.2.2007, Estensore Migliaccio). Non è dunque riscontrabile quella sussistenza di pregi, diversi dalla semplice gradevolezza estetica, che consentono di attribuire all’opera la qualifica di fotografia d’autore.

Si deve dunque concludere che si tratti, nel caso in esame, di semplice fotografia (e la definizione di cui all’art. 87, comma 1, l. a. appare in effetti attagliarsi al caso in esame, trattandosi di immagini di persone o di aspetti della vita naturale e sociale, ottenute cl processo fotografico o con processo un analogo) oggetto dei c.d. diritti connessi, comportando il suo utilizzo la corresponsione di un equo compenso al suo autore e, in caso, di violazione, il relativo ristoro patrimoniale, tutela accordata dagli artt. 88 e 158 l. aut..

Va inoltre osservato che quelle oggetto di lite sono fotografie su commissione, per le quali la disciplina di cui agli artt. 88 e 98 l. a. (quest’ultimo relativo specificamente al ritratto fotografico) prevede che:

  • i relativi diritti sorgono in capo al committente sin dal momento in cui vengono scattate, in modo automatico, e non in via derivativa;
  • il fotografo ha diritto al compenso.
  • sono fatti salvi i patti contrari.

Nel caso in esame le parti hanno in effetti regolamentato i loro rapporti con apposito accordo: invero, sia nel carteggio tra le parti (doc. 2 di parte attrice) sia nella fattura di pagamento relativa al servizio fotografico di cui si discute emessa dall’autore alla convenuta e regolarmente pagata (cfr. fattura n. 03 del 21.5.2009, doc. 1 parte attrice) è apposta la locuzione “utilizzi solo uso stampa escluso utilizzi commerciali per disco” per il prezzo di € 3.800,00. (cfr. doc. 1 parte attrice). Si deve allora concludere che nella titolarità della convenuta siano consolidati tutti i diritti patrimoniali relativi alle riproduzioni fotografiche appartenenti al servizio citato, ad eccezione di quelli per gli impieghi commerciali “per disco”, i cui diritti l’autore degli scatti ha riservato a sé.

E l’interpretazione secondo buona fede di tale locuzione va intesa nel senso che è riservato al fotografo qualsiasi tipo di utilizzo delle fotografie afferente alla pubblicazione e/o commercializzazione attraverso disco, categoria nella quale rientra senz’altro la realizzazione della copertina dello stesso.

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