Diritti d’autore libri: i libri rientrano nella protezione prevista dalla legge italiana sul diritto d’autore che tutela gli autori nel momento stesso in cui l’opera viene creata, sempre che abbia le seguenti caratteristiche:
- il carattere creativo;
- la forma espressa.
Diritti autore libri
- che cosa è il diritto d’autore libri?
- quanto durano i diritti d’autore sui libri?
- che cosa è un contratto di edizione?
- quali sono le percentuali all’autore nel caso di cessione dei diritti?
Anche nel caso dei libri e delle opere letterarie in genere, i diritti si distinguono in diritto morale d’autore, inalienabile, intrasmissibile e non sottoposto a limiti di durata (diritto di rivendicare la paternità dell’opera, diritto di inedito, diritto di pentimento, diritto all’integrità dell’opera, diritto di menzionare il nome, diritto di pubblicare l’opera con uno pseudonimo o senza nome) e in diritto patrimoniale d’autore, costituito da una serie di diritti esclusivi di utilizzazione economica (diritto di pubblicazione, riproduzione, distribuzione, esecuzione, rappresentazione, recitazione, diffusione, noleggio e prestito, elaborazione ecc…) cedibili a terzi, trasmissibili agli eredi e sottoposti a limiti temporali di durata.
Nel caso dei diritti patrimoniali d’autore, i diritti durano per tutta la vita dell’autore e per i successivi 70 anni dalla sua morte (art. 25 LDA). Trascorso tale termine i diritti diventano di pubblico dominio.
Puoi calcolare la durata del copyright utilizzando i tool riportati nel nostro blog all’interno dell’articolo sui libri di pubblico dominio (diritti d’autore libri durata).
Il contratto di edizione
Il contratto di edizione, regolamentato dalla Legge sul Diritto d’Autore (LDA), è un accordo con cui l’autore cede all’editore i diritti di sfruttamento economico della sua opera, in cambio di un compenso in denaro. L’editore si impegna a riprodurre e pubblicare il libro a proprie spese, garantendone la disponibilità al pubblico.
Le caratteristiche principali del contratto sono:
- Oggetto: l’opera dell’ingegno, la cui riproduzione avviene su carta o supporto analogo.
- Durata: non può superare i 20 anni.
- Parti: l’autore e l’editore, che trae profitto dalla diffusione dell’opera.
- Elemento essenziale: la riproduzione e la diffusione sono a carico e a spese dell’editore.
- Forma: non è richiesta la forma scritta per la sua validità, ma è necessaria per la prova in giudizio.
L’autore conserva i diritti morali sull’opera (paternità e integrità), anche se cede i diritti economici. La proprietà del supporto fisico (manoscritti, disegni) non è necessaria per l’esercizio dei diritti e non viene automaticamente trasferita all’editore.
Diritti d’autore libri percentuale
Le modalità di pagamento agli autori sono essenzialmente due:
- Il compenso spettante all’autore è costituito da una royalty, calcolata, salvo patto in contrario, in base ad una percentuale sul prezzo di copertina degli esemplari venduti (art. 130 LDA).
- mediante il versamento di una cifra forfettaria (flat-fee) all’atto della stipula del contratto e a saldo al momento della consegna del manoscritto.
Per contratto di edizione per la stampa si indica il contratto con il quale un autore concede a un editore il diritto di pubblicare, per conto e a spese dell’editore stesso, la sua opera dell’ingegno.
Il contratto per edizione e il contratto a termine
Nel contratto di edizione esistono due tipologie principali:
- Contratto per edizione: L’editore si impegna a pubblicare un numero concordato di edizioni e copie dell’opera, con un minimo di 2.000 copie se non specificato. L’autore riceve un compenso sulle copie vendute. Le ristampe richiedono un nuovo accordo.
- Contratto a termine: L’editore può stampare tutte le copie che desidera, incluse le ristampe, per un periodo di tempo prefissato. La percentuale di compenso dell’autore viene calcolata sul prezzo di copertina.
Entrambi i contratti hanno una durata massima di 20 anni, con alcune eccezioni per opere come enciclopedie o dizionari.
Obblighi delle parti:
- Autore: Deve consegnare all’editore una copia dell’opera in formato idoneo alla stampa, garantendo il “pacifico godimento” dei diritti ceduti per tutta la durata del contratto.
- Editore: È obbligato a pubblicare l’opera a proprie spese, con il nome dell’autore e in conformità con l’originale, pagando i compensi pattuiti (di solito il 10% del prezzo di copertina).
Il contratto si risolve con la scadenza del termine, la morte dell’autore (in determinate circostanze), il ritiro dell’opera dal commercio o l’impossibilità sopravvenuta di pubblicarla. Inoltre, non cede all’editore i diritti futuri o le elaborazioni dell’opera, a meno di patti specifici. La forma scritta è richiesta solo ai fini della prova in giudizio.
Diritti d’autore sui libri dimenticati e ristampati in formato digitale
Diritto d’autore sui libri dimenticati. Gli autori mantengono il diritto sui libri ripubblicati in formato digitale, pubblicati prima del 2001 e mai ristampati (i c.d. “libri dimenticati”).

Corte di giustizia dell’Unione europea – COMUNICATO STAMPA n. 126/16 – Lussemburgo, 16 novembre 2016 – Sentenza nella causa C-301/15 – Marc Soulier e Sara Doke/Premier ministre e Ministre de la Culture et de la Communication
La direttiva sul diritto d’autore osta ad una normativa nazionale che autorizza la riproduzione digitale dei libri non disponibili in commercio in violazione dei diritti esclusivi degli autori. Una tale normativa deve garantire la tutela assicurata agli autori dalla direttiva e provvedere, in particolare, affinché essi siano effettivamente informati dello sfruttamento digitale previsto della loro opera e abbiano la possibilità di porvi fine senza formalità.
Diritti d’autore libri dimenticati. Il concetto di “libro non disponibile”
In Francia, i “libri non disponibili” (pubblicati prima del 2001 e non più in commercio) possono essere digitalizzati e diffusi da una società di gestione collettiva, la SOFIA. Gli autori hanno il diritto di opporsi a questa operazione entro sei mesi.
Due autori hanno contestato questa normativa, sostenendo che il meccanismo del “silenzio-assenso” violasse il loro diritto d’autore esclusivo, garantito dalla direttiva europea.
La Corte di giustizia europea ha stabilito che il consenso tacito di un autore può essere valido, a condizione che l’autore sia stato effettivamente e individualmente informato dell’uso futuro della sua opera e delle modalità per opporsi. La Corte ha sollevato dubbi sul fatto che la legge francese garantisca pienamente tale informazione, lasciando la questione aperta.
Diritti d’autore libri dimenticati: favorevole o contrario alla resurrezione?
La Corte di giustizia europea ha ribadito che la mera assenza di opposizione da parte degli autori non può essere considerata un consenso implicito, soprattutto perché non è ragionevole presumere che tutti gli autori siano favorevoli alla “resurrezione” digitale delle loro opere. L’obiettivo di promuovere la cultura non può giustificare una deroga ai diritti d’autore non prevista dalla normativa europea.
Inoltre, la Corte ha specificato che il diritto degli autori di porre fine allo sfruttamento digitale delle loro opere non può dipendere dal consenso degli editori che detengono solo i diritti di pubblicazione cartacea. Gli autori devono poter esercitare questo diritto in modo autonomo e senza dover affrontare formalità aggiuntive che renderebbero il processo più difficile.
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE MELCHIOR WATHELET, presentate il 7 luglio 2016 Causa C‑301/15, Marc Soulier, Sara Doke contro Ministre de la Culture et de la Communication.
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