Si possono utilizzare i volti di personaggi famosi e ritrarli, per esempio, su delle T-shirt sostituendo il loro volto con quello di un animale?
Si possono commercializzare le caricature di personaggi famosi?

Ho preso come esempio la foto di Marilyn con la faccia di gatto (vedi sopra) della serie “Famous Faces” di Takkoda e ho distinti due eventuali possibilità:
- la prima è data dalla circostanza che siano presenti altre società che potrebbero avanzare diritti sulle caricature in questione; e
- la seconda è l’uso delle caricature di personaggi famosi potrebbe costituire una violazione dei diritti all’immagine delle celebrità prescelte?
Per quanto riguarda il primo punto (società che utilizzano le caricature di personaggi famosi sostituendoli con volti di animali), occorre segnalare che la mera circostanza di ispirarsi all’iniziativa per esempio di Takkoda per realizzare altre caricature, non ha alcun rilievo sotto il profilo del diritto d’autore, in quanto le semplici idee non sono tutelabili.
Per escludere una violazione di diritto d’autore, sarebbe quindi sufficiente accertarsi che le caricature in questione siano state effettivamente create autonomamente e che non esistano altre caricature siffatte di personaggi famosi.
Posto ciò, l’unico illecito del quale chi intende produrre le T-shirt potrebbe in ipotesi rendersi responsabile con la commercializzazione delle magliette raffiguranti le nuove caricature di personaggi famosi, sarebbe quello di concorrenza sleale, ai sensi dell’art. 2598 c.c., ai danni di Takkoda o di chi altro si ispira all’iniziativa.
Caricature personaggi famosi: distribuzione
Altre considerazioni da fare riguardano i territori coperti nel caso di specie da Takkoda.
La Takkoda distribuisce i suoi prodotti solamente nel Regno Unito, il che escluderebbe di per sé la sussistenza di un illecito nel caso in cui si volesse, per esempio, distribuire le nuove magliette in Italia. La società Takkoda dovrebbe dimostrare un sufficiente accreditamento dei suoi prodotti sul mercato italiano, requisito questo necessario per la sussistenza della concorrenza sleale, sia confusoria sia per agganciamento.
Caricature famose e diritto d’autore
Problematico, e dunque sconsigliabile, appare invece l’utilizzo da parte di chi avesse intenzione di iniziare questo nuovo business, dei ritratti di personaggi noti come base per le caricature.
Questa condotta potrebbe infatti generare una responsabilità sia nei confronti dei titolari dei diritti d’autore sui ritratti fotografici utilizzati sia nei confronti dei titolari dei diritti sull’immagine dei personaggi ritratti.
Per condurre un esame esaustivo sotto il profilo del diritto d’autore, sarebbe necessario conoscere la fonte dei ritratti che si intende utilizzare e dai quali si intende poi creare la caricatura. Questa informazione è infatti necessaria per stabilire se questi ritratti sono opere protette con il diritto d’autore, la cui modifica/rielaborazione senza il consenso del titolare dei diritti sull’opera originaria violerebbe l’art. 18 l. aut..
In particolare, vale la pena di segnalare che ai ritratti fotografici modificati per realizzare le caricature in esame potrebbe applicarsi un regime di tutela diverso – e conseguentemente il loro uso potrebbe essere lecito o illecito – a seconda che essi siano qualificabili come “immagini creative” (in cui si ritrova una traccia interpretativa ad opera del fotografo) o “semplici fotografie”, nel cui novero si fanno tradizionalmente rientrare anche i fotogrammi delle opere cinematografiche: le prime sono infatti protette fino a 70 anni dopo la morte dell’autore mentre le seconde solo per 20 anni dalla data di realizzazione (in quest’ultimo caso si tratterebbe pertanto di opere cadute in pubblico dominio).
Caricatura personaggi famosi e diritti di immagine
Ma, a parte questo profilo, ritengo comunque che utilizzare una caricatura di personaggi famosi potrebbe costituire una violazione dei diritti all’immagine delle celebrità prescelte.
L’uso del ritratto/immagine di una persona – dopo la sua morte – in assenza dell’autorizzazione dei successori (in genere i parenti fino al quarto grado) e/o aventi causa della persona ritratta è infatti idoneo nel nostro Paese – e a differenze di ciò che avviene in altri Paesi, tra cui il Regno Unito – ad integrare tre diversi tipi di illecito:
- abuso dell’immagine altrui (cfr. art. 10 c.c.);
- violazione di diritto d’autore della persona ritratta (cfr. 96 l. aut.); e
- violazione del diritto ad utilizzare in via esclusiva il proprio ritratto come marchio (cfr. art. 8, comma 1, c.p.i.).
Alla nozione di immagine/ritratto è tradizionalmente data una portata molto ampia nel nostro ordinamento: essa viene infatti intesa come una qualsiasi raffigurazione dell’aspetto della persona in cui sussiste il requisito essenziale della riconoscibilità; e a tal fine si tiene conto anche della riproduzione di elementi estranei al ritratto in sé – come ad esempio oggetti – che contribuiscono comunque all’identificazione del personaggio ritratto.
Pertanto non ci sono dubbi che le caricature – immediatamente riconducibili ai personaggi noti anche in virtù della presenza degli oggetti simbolo – si debbano considerare immagini di queste celebrità.
Ne deriva quindi che, in assenza dell’autorizzazione da parte dei successori e/o aventi causa, l’utilizzo di queste immagini su magliette esporrebbe chi commercializza al rischio di un’azione legale di questi soggetti, con buone probabilità di soccombere e essere altresì condannato al risarcimento dei danni.
E ciò anche in quanto, pur volendo ipotizzare che l’uso di queste caricature non sia percepito dai consumatori come un uso in funzione distintiva – conseguentemente escludendo l’illiceità di questa condotta ai sensi dell’art. 8, comma 1, c.p.i. – quest’uso rimarrebbe comunque illecito ai sensi degli artt. 10 c.c. e 96 l. aut..
Infatti, nel caso di specie, non pare applicabile l’eccezione statuita ai sensi dell’art. 97 l. aut. che stabilisce che “[n]on occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà (…)” di questa persona, poiché l’applicazione di questa eccezione è limitata ai casi in cui:
- l’uso dell’immagine della celebrità non sia idoneo a recare “pregiudizio all’onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata” (e questo pregiudizio non si può escludere nel nostro caso, dove i personaggi famosi sono associate a degli animali); e che, comunque
- l’immagine in questione non sia utilizzata a fini commerciali (che invece sussistono nel nostro caso).
Caricature personaggi famosi italiani:la Caricatura e il Diritto d’Immagine
Mentre una caricatura può essere registrata come marchio, questa registrazione non conferisce automaticamente il diritto di usarla senza il consenso della persona ritratta. Le corti italiane hanno stabilito che l’uso di una caricatura a fini commerciali, come su magliette o altri prodotti, è una violazione del diritto d’immagine, a meno che non ci sia un esplicito accordo.
Un’eccezione a questa regola è l’uso della caricatura per scopi di satira o critica. In questo caso, l’uso è generalmente considerato lecito e protetto dalla libertà di espressione, a condizione che non sfoci in diffamazione o volgarità gratuite, e che non violi l’onore e la reputazione della persona.
In sintesi:
- Puoi registrare una caricatura di un personaggio famoso come marchio.
- Tuttavia, non puoi utilizzarla per fini commerciali senza il suo consenso, poiché ciò lederebbe il suo diritto d’immagine.
- L’uso di una caricatura è invece ammesso per finalità satiriche o informative, rispettando i limiti della decenza e del decoro.
Ecco alcuni casi significativi che, pur non trattando sempre direttamente le caricature, delineano i principi applicati in situazioni simili:
- Il caso Rivera (Corte di Cassazione, ordinanza del 16 giugno 2022): La Corte ha stabilito che la divulgazione di immagini di un personaggio famoso (nel caso specifico, il calciatore Gianni Rivera) è lecita solo se risponde a un’effettiva esigenza di pubblica informazione e non a fini commerciali. La sentenza ha sottolineato che la notorietà di un personaggio non giustifica la pubblicazione di immagini che lo ritraggono in contesti privati o che non sono connesse all’attività che lo ha reso celebre. Se una caricatura venisse usata per scopi commerciali su un prodotto, verrebbe meno il requisito dell’informazione pubblica.
- La Cassazione sul diritto all’immagine delle celebrità (sentenza n. 1875 del 2019): Ricalcando i principi del precedente “caso Sandrelli” del 2004, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di un personaggio dello spettacolo contro una casa editrice per la pubblicazione di foto “rubate” della sua vita privata. La sentenza ha ribadito che l’abusiva pubblicazione, quando fa perdere al titolare la possibilità di monetizzare la propria immagine, dà diritto a un risarcimento. Questo principio si applica anche a una caricatura, che può rappresentare un potenziale danno economico per la celebrità, impedendole di sfruttare commercialmente la propria immagine stilizzata.
- Il caso “Zorro” (Corte di Cassazione, ordinanza del 30 dicembre 2022): Pur riguardando un personaggio di fantasia, questo caso è molto utile per distinguere tra uso satirico/parodistico e uso commerciale. La Cassazione si è pronunciata sulla legittimità di uno spot pubblicitario che usava il personaggio di Zorro in chiave parodistica. La Corte ha stabilito che l’uso di un marchio altrui (o di un personaggio noto) è vietato se si trae “indebito vantaggio” dal suo carattere notorio, anche se si tratta di una parodia, e se l’uso non ha un “giusto motivo” (come la satira). Questo principio può essere esteso all’uso di una caricatura di una persona reale: se l’uso ha un fine esclusivamente commerciale e non satirico, è più probabile che venga considerato illecito.
In sintesi, la giurisprudenza italiana tende a tutelare il diritto d’immagine dei personaggi famosi in modo rigoroso. L’uso di una caricatura come marchio, pur essendo tecnicamente registrabile, è quasi sempre considerato illecito se ha uno scopo commerciale e non è autorizzato, poiché non rientra nell’eccezione di “pubblica informazione” e può causare un danno economico al personaggio ritratto.
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