Lo sfruttamento abusivo dell’immagine altrui per scopi commerciali è il c.d. right of publicity.
La tutela può competere anche nel caso in cui siano stati utilizzati abusivamente attributi della personalità diversi dal nome o dall’immagine, come per esempio frasi, slogan, e così via. Il right of publicity può inoltre competere anche a persone sconosciute al pubblico, le quali abbiano però caratteristiche tali, come per esempio occhi o capelli bellissimi, da consentire l’uso della loro immagine per scopi pubblicitari.
Plagio e violazione dei diritti di utilizzazione economica nello sfruttamento abusivo dell’immagine altrui
Nei casi di questo genere la giurisprudenza parla raramente di arricchimento senza causa. Il fenomeno è tendenzialmente inquadrato nell’ambito della responsabilità civile. Il criterio più diffuso ai fini della quantificazione è costituito dal risparmio di spesa effettuato per il tramite della lesione; dove per risparmio di spesa si intende la somma che presumibilmente sarebbe stato necessario sborsare ex ante ai fini della previa concessione del consenso (A. Milano 16.5.1989).
La griffe, il marchio, il nome e l’immagine possono infatti essere oggetto di contratti di merchandising specificamente finalizzati a consentirne l’impiego nei settori più disparati.
Si pensi per esempio alla concessione del diritto di riprodurre le immagini dei personaggi di Walt Disney per confezionare magliette; alla concessione del diritto di utilizzare il marchio Ferrari per firmare accendini, ombrelli, borse da viaggio e così via.
Anche in questo settore c’è una certa sovrapposizione tra rimedi risarcitori e restitutori. Ai fini della quantificazione del danno è infatti piuttosto frequente il riferimento, oltre che alla perdita di profitti, al risparmio di spesa, ed all’arricchimento ottenuto mediante fatto ingiusto. I rimedi restitutori operano dunque in forma criptica nell’ambito dei rimedi risarcitori anche in materia di right of publicity.
Lo sfruttamento abusivo dell’immagine e dei marchi altrui: le sentenze
Pret. Milano, 10/07/1989 Walt Disney co. c. Soc. ed. Tattilo
Trib. Roma, 30/11/1982 -Soc. United Feature Syndicate inc. c. Ditta Spring Foot
La utilizzazione a fini commerciali delle immagini di personaggi a fumetti (Snoopy, Charlie Brown) riprodotta su magliette costituisce violazione del diritto di autore.
Pret. Roma, 11/05/1979 – Soc. Dan Junior Production c. Soc. Mediterranean Transfers International
La riproduzione su magliette di immagini di personaggi di opera dell’ingegno, senza consenso dell’autore, costituisce contraffazione.
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