Venerdì 13 e il caso Miller: dipendente o libero professionista? Le conseguenze sul diritto d’autore

Venerdi 13 e i diritti dello sceneggiatore Victor Miller

Venerdì 13 e il caso Miller: dipendente o libero professionista? Le conseguenze sul diritto d’autore


Nel 1979, Victor Miller scrisse la sceneggiatura di Venerdì 13 per il produttore Sean Cunningham. Il film costò 550.000 dollari e incassò quasi 40 milioni. Miller non scrisse mai un altro capitolo della saga. Quarant’anni dopo, ha deciso di riprendersi i diritti su quello che aveva scritto.

La battaglia legale che ne è seguita — cinque anni di procedimenti, due gradi di giudizio, un’udienza tenuta il venerdì 13 — ha prodotto una delle sentenze più importanti per i diritti degli sceneggiatori americani degli ultimi decenni. E illustra un principio che vale anche in Italia, dove il confine tra dipendente e collaboratore autonomo determina chi detiene i diritti su un’opera creata su commissione.


La questione: dipendente o libero professionista?

Il diritto d’autore americano prevede che chi crea un’opera come dipendente di un’azienda — nell’ambito del proprio rapporto di lavoro — non ne è l’autore ai fini legali. L’autore è il datore di lavoro. L’opera è una “work made for hire” e il creatore non può mai recuperarla.

Per le opere commissionate a liberi professionisti vale invece la regola opposta: il creatore è l’autore, anche se ha ceduto i diritti. E dopo 35-40 anni dalla cessione, il diritto americano (§203 del Copyright Act) gli permette di notificare al cessionario la revoca della cessione — e di riprendere i diritti sull’opera.

Nel caso di Venerdì 13, tutto ruotava su una domanda semplice da porre e complicata da rispondere: quando Miller scrisse la sceneggiatura nel 1979, era un dipendente di Cunningham o un libero professionista?

Se dipendente: l’opera è una work made for hire, il diritto di revoca non esiste, Cunningham mantiene i diritti per sempre.

Se libero professionista: Miller è l’autore, la cessione originale era revocabile, i diritti tornano a lui.


I fatti: un contratto ambiguo e quarant’anni di silenzi

Miller aveva scritto già due film con Cunningham prima di Venerdì 13. Il rapporto era quello di collaboratori abituali, non di datore di lavoro e dipendente in senso classico. Ma il contratto per Venerdì 13 — un accordo standard della Writers Guild of America — era ambiguo: usava la parola “employee” in alcune clausole, non prevedeva esplicitamente che l’opera fosse una work made for hire.

Nel 2016, Miller notificò a Cunningham e alla società di produzione la revoca della cessione dei diritti sulla sceneggiatura. Cunningham rispose con una causa per impedire la revoca, sostenendo che Miller fosse stato suo dipendente.


La sentenza di primo grado: Miller è libero professionista

Nel settembre 2018, il giudice Stefan Underhill ha stabilito che la sceneggiatura non era una work made for hire. Per determinare se Miller fosse un dipendente, il giudice ha applicato il test elaborato dalla Corte Suprema nel caso Community for Creative Non-Violence v. Reid (1989) — un framework di tredici fattori che analizza la natura reale del rapporto di lavoro: chi controllava il processo creativo, quanto spazio aveva il creatore nelle scelte artistiche, chi forniva gli strumenti di lavoro, se esistevano benefit aziendali, come veniva trattato fiscalmente.

Valutando questi fattori, il giudice ha concluso che Miller era un libero professionista. La revoca era valida.

La sentenza ha anche stabilito un punto importante sulla proprietà intellettuale: Miller ha i diritti sulla sceneggiatura originale — incluso il personaggio di Pamela Voorhees — ma non sul personaggio di Jason con la maschera da hockey, che non appare nel primo film e appartiene ai sequel.


L’appello: la WGA come prova di dipendenza?

Cunningham e Horror Inc. hanno fatto appello con un argomento nuovo: l’iscrizione di Miller alla Writers Guild of America avrebbe dovuto essere considerata come prova del suo status di dipendente. La WGA negozia contratti collettivi per gli sceneggiatori di Hollywood — e se Miller operava sotto quegli accordi, forse era effettivamente un dipendente nel senso rilevante per il diritto d’autore.

Il Secondo Circuito ha rigettato questo argomento il 30 settembre 2021, affermando che l’iscrizione a un sindacato ha rilevanza nel diritto del lavoro, ma non nel diritto d’autore. Il Copyright Act e il National Labor Relations Act servono scopi completamente diversi e operano in settori economici differenti. L’appartenenza alla WGA non trasformava Miller in un dipendente ai fini del diritto d’autore.

Il Secondo Circuito ha confermato che Miller era un libero professionista e che la sceneggiatura non era una work made for hire, rendendo Miller l’autore della sceneggiatura e titolare del diritto di revocare la cessione.


L’esito: diritti domestici a Miller, Jason rimane a Cunningham

Miller ha ottenuto i diritti domestici americani sulla sceneggiatura originale di Venerdì 13. Cunningham mantiene invece i diritti internazionali sulla franchise e, soprattutto, i diritti sul personaggio di Jason Voorhees con la maschera da hockey — che non è una creazione di Miller ma dei sequel.

Il risultato pratico è che nessun nuovo film di Venerdì 13 può essere realizzato senza un accordo tra Miller e Cunningham. Miller possiede i diritti sulla storia originale ma non sul personaggio più iconico della saga; Cunningham possiede Jason ma non può usare la storia del primo film senza l’accordo di Miller. Uno stallo che spiega perché non esistano nuovi capitoli della franchise da più di quattordici anni.


Work for hire e diritto italiano: un sistema molto diverso

Il caso Miller illustra perfettamente la logica del sistema americano — e quanto sia diverso da quello italiano.

Negli USA: la work for hire

Il diritto americano prevede che un’opera possa essere “made for hire” in due scenari:

Primo: l’opera è creata da un dipendente nell’ambito del suo impiego. In questo caso il datore di lavoro è l’autore per legge.

Secondo: l’opera è commissionata a un libero professionista, rientra in una delle nove categorie elencate dalla legge (tra cui le opere cinematografiche), e le parti hanno firmato un accordo scritto che la qualifica espressamente come work made for hire.

Se entrambe le condizioni del secondo scenario non sono soddisfatte — come nel caso di Miller, dove il contratto non conteneva la qualificazione esplicita — l’opera non è una work made for hire, il creatore rimane l’autore, e dopo 35-40 anni può revocare la cessione.

In Italia: il diritto d’autore nasce sempre in capo al creatore

Il diritto italiano non conosce il concetto di work made for hire nel senso americano. L’art. 6 della Legge 633/1941 stabilisce che “il titolo originario dell’acquisto del diritto d’autore è costituito dalla creazione dell’opera”. Il diritto nasce sempre in capo alla persona fisica che ha creato l’opera — mai in capo al datore di lavoro o al committente.

Per i dipendenti. Il diritto morale rimane sempre all’autore. I diritti patrimoniali per software e banche dati passano automaticamente al datore di lavoro (artt. 12-bis e 12-ter l.d.a.); per tutte le altre opere — comprese le sceneggiature — rimangono all’autore salvo diversa pattuizione contrattuale.

Per i liberi professionisti. I diritti patrimoniali rimangono all’autore e possono essere ceduti contrattualmente — ma la cessione deve essere per iscritto (art. 110 l.d.a.) e riguarda solo i diritti espressamente menzionati.

Il diritto morale è inalienabile. A differenza del sistema americano, in Italia il diritto di paternità e il diritto all’integrità dell’opera non possono essere ceduti — né in un contratto di dipendenza né in uno di commissione.

Non esiste il termination right. Il diritto italiano non prevede un meccanismo analogo al §203 del Copyright Act americano che permette all’autore di revocare la cessione dopo 35 anni. L’unico strumento parzialmente analogo è il diritto di pentimento (art. 142 l.d.a.) — applicabile solo per “gravi ragioni morali” e quasi inutilizzabile in pratica nel settore cinematografico.

→ Leggi anche: Recuperare i diritti musicali ceduti — il sistema americano vs quello italiano → Leggi anche: Chi è l’autore? Titolarità del diritto d’autore e rapporto di lavoro → Leggi anche: Diritto d’autore e work made for hire


Le lezioni pratiche per produttori e sceneggiatori italiani

Per i produttori. In Italia, il contratto con lo sceneggiatore deve cedere esplicitamente i diritti patrimoniali necessari alla produzione — non si trasferiscono automaticamente. Un contratto che non specifichi i diritti ceduti lascia il produttore in una posizione vulnerabile: lo sceneggiatore mantiene i diritti che non ha espressamente ceduto.

Il contratto deve indicare almeno: cessione del diritto di riproduzione, distribuzione, comunicazione al pubblico, adattamento e trasformazione, sublicenza ai distributori. Per le coproduzioni internazionali, il territorio e la durata della cessione.

Per gli sceneggiatori. A differenza di Miller, uno sceneggiatore italiano non può “tornare a riprendere” i diritti ceduti dopo 35 anni. La cessione in un contratto ben redatto è permanente, nei limiti delle 20 anni massimi per il contratto di edizione (art. 122 l.d.a.). Vale la pena negoziare le clausole di cessione con attenzione prima di firmare — non dopo il successo dell’opera.

Per entrambi. La qualificazione del rapporto — dipendente o collaboratore autonomo — ha conseguenze diverse in Italia rispetto agli USA, ma rimane rilevante: un dipendente cede i diritti su software e banche dati automaticamente, su tutte le altre opere solo se il contratto lo prevede esplicitamente.

→ Leggi anche: Dal libro al film: come si acquisiscono i diritti cinematografici → Leggi anche: Catena dei diritti cinematografici (chain of title)


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Avvocata specializzata in diritto d'autore, proprietà intellettuale e diritto dello spettacolo. A Roma dal 2003, lavoro con registi, produttori, musicisti e indipendenti — dalla fase di sviluppo fino alla distribuzione.

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