Il consenso della persona ritratta all’utilizzo della propria immagine ne rende leciti l’uso e la divulgazione. Ma se dovessi utilizzare l’immagine di qualcuno anche a fini commerciali, quali sarebbero le caratteristiche del consenso che dovresti ottenere?
La forma del consenso
È possibile consentire l’utilizzo della propria immagine sia a titolo gratuito (si pensi, per esempio, al personaggio televisivo che si presti gratuitamente a pubblicizzare un’iniziativa di beneficenza), sia a titolo oneroso (per esempio prestando la propria immagine per la realizzazione di un film o per la reclamizzazione di un prodotto). Per l’autorizzazione all’utilizzo della propria immagine la legge non richiede la forma scritta né ad substantiam né ad probationem. L’autorizzazione della persona ritratta alla diffusione della sua immagine può anche essere tacita, purché sia inequivocabilmente interpretabile in tal senso. Si pensi, per esempio, alla partecipazione volontaria ad un programma televisivo. Analogamente la sottoposizione spontanea ad un servizio fotografico viene considerata dalla giurisprudenza come manifestazione di un consenso tacito alla diffusione della propria immagine.
La natura del consenso
L’autorizzazione alla pubblicazione della propria immagine costituisce un negozio unilaterale, avente ad oggetto non il diritto, personalissimo ed inalienabile, all’immagine ma soltanto l’esercizio di tale diritto. Sicché, sebbene possa essere occasionalmente inserito in un contratto, il consenso resta distinto ed autonomo dalla pattuizione che lo contiene ed è sempre revocabile, qualunque sia il termine eventualmente indicato per la pubblicazione consentita ed a prescindere dalla pattuizione convenuta, che non integra un elemento del negozio autorizzativo.
La pubblicazione
È illecita la pubblicazione di ritratti fotografici in violazione dei limiti soggettivi (in relazione ai soggetti in favore dei quali è prestato) od oggettivi (in riferimento alle modalità di divulgazione) cui il titolare del diritto all’immagine abbia subordinato il proprio consenso alla diffusione. Ad esempio, il consenso alla pubblicazione della propria immagine su una determinata tipologia di riviste non consente la pubblicazione della medesima su riviste diverse da quelle autorizzate.
Spero di averti dato qualche consiglio su come si tutela il diritto di immagine.
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