Il cubo di Rubik: marchio di forma o brevetto?

Il cubo di Rubik

Il cubo di Rubik, meglio noto come “cubo magico”, non andava registrato come marchio ma come brevetto. Lo ha deciso la Corte Europea, tenendo in considerazione il meccanismo complesso che sta alla base del gioco, rigettando le decisioni assunte dal Tribunale europeo e dall’Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (Euipo). L’interpretazione mira ad evitare che il diritto dei marchi finisca con il conferire ad un’impresa un monopolio su soluzioni tecniche o su caratteristiche utilitarie di un prodotto. L’Euipo ha adottato una nuova decisione, tenendo conto di quanto dichiarato dalla Corte di giustizia.

Il Fatto

Il caso risale al 1999, quando la società inglese Seven Towns, che detiene i diritti di proprietà intellettuale del cubo di Rubik, chiese la registrazione del gioco come marchio tridimensionale. Nel 2006, la società tedesca Simba Toys, chiese all’ufficio europeo Euipo l’annullamento del marchio tridimensionale, ritenendo che il gioco comportasse una “soluzione tecnica consistente nella sua capacità di rotazione” che non avrebbe dovuto essere tutelata come marchio. Alla domanda l’Euipo e, successivamente, il Tribunale rispose rigettando il ricorso della società. Il caso poi è sfociato dinanzi alla Corte UE.

Il cubo di Rubik: la decisione

La corretta applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii) L’EUTMR richiede, come primo passo, l’identificazione delle “caratteristiche essenziali” della tridimensionalità. Il secondo passo è la valutazione delle caratteristiche necessarie per ottenere un risultato tecnico. Lo scopo del cubo magico in questionè è un gioco che consiste nel completare, come se fosse un puzzle, un cubo tridimensionale a colori generando sei colori e sei diverse facce.

Il cubo di RubikQuesto scopo viene raggiunto mediante rotazione assiale, verticale e orizzontale, e la formazione di righe di diversi colori fino a raggiungere i nove quadrati di ciascuna faccia del cubo che devono essere dello stesso colore. Analizzando le caratteristiche essenziali del segno, il consiglio giunge alla conclusione che ciascuno quadrato colorato rappresenta le caratteristiche necessarie del prodotto rappresentato dal segno, tali da eseguire la sua funzione tecnica. Quindi il segno nel suo complesso rientra nel divieto di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii). La registrazione deve essere dichiarata non valida.

l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), riguarda unicamente i segni costituiti dalla forma del prodotto concreto, le caratteristiche essenziali di una forma devono essere valutate alla luce della funzione tecnica del prodotto concreto di cui trattasi” (punto 46).

Pertanto, visto che non è contestato il fatto che il segno in causa sia costituito dalla forma di un prodotto concreto (il famoso cubo) e non da una forma astratta, “il Tribunale avrebbe dovuto definire la funzione tecnica del prodotto concreto in causa, cioè un puzzle tridimensionale, e tenerne conto nella valutazione della funzionalità delle caratteristiche essenziali di tale segno.”

 

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