Forza maggiore nei contratti dello spettacolo: come funziona e come redigerla

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Forza maggiore nei contratti dello spettacolo: come funziona e come redigerla

Un concerto annullato all’ultimo momento. Un tour bloccato da un’ordinanza governativa. Una produzione teatrale ferma per un’alluvione. Una pandemia che chiude tutti i teatri d’Italia per mesi.

In tutti questi casi la domanda è sempre la stessa: chi paga? L’organizzatore deve comunque corrispondere il cachet all’artista? L’artista deve restituire l’anticipo già ricevuto? Il venue può trattenere la caparra?

La risposta dipende quasi sempre da una clausola che fino al 2020 era considerata di routine e oggi è diventata una delle più negoziate in qualsiasi contratto dello spettacolo: la clausola di forza maggiore.


Cos’è la forza maggiore nel diritto italiano

Nel diritto italiano la forza maggiore non ha una definizione legale unitaria, ma il concetto si ricava da due istituti del Codice Civile:

Impossibilità sopravvenuta (art. 1256 c.c.) — se la prestazione diventa oggettivamente impossibile per causa non imputabile al debitore, l’obbligazione si estingue e nessuna delle parti è tenuta ad eseguire la propria prestazione. Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore non è responsabile del ritardo finché dura.

Eccessiva onerosità sopravvenuta (art. 1467 c.c.) — se eventi straordinari e imprevedibili rendono la prestazione eccessivamente onerosa, la parte gravata può chiedere la risoluzione del contratto. L’altra parte può evitarla offrendo una modifica equa delle condizioni.

Questi istituti si applicano anche senza una clausola contrattuale esplicita — ma con un limite importante: la prova dell’impossibilità oggettiva è a carico di chi la invoca, e i tribunali la valutano in modo restrittivo.

La clausola contrattuale di forza maggiore serve proprio a questo: definire in anticipo e con precisione quali eventi le parti considerano idonei a sospendere o sciogliere il contratto, evitando il contenzioso sulla prova.


Quando si applica nei contratti di spettacolo

Nei contratti di spettacolo dal vivo — cachet artistici, contratti di tour, noleggio di venue, accordi con i service tecnici — la clausola di forza maggiore copre tipicamente:

Cause naturali — alluvioni, terremoti, uragani, nevicate eccezionali che rendano impossibile o pericoloso l’accesso al luogo dell’evento.

Atti dell’autorità — ordinanze governative, divieti prefettizi, revoca delle autorizzazioni di pubblica sicurezza. È la categoria che ha avuto più rilevanza durante il Covid: i lockdown e le chiusure dei luoghi di spettacolo sono stati in molti contratti il caso tipico di forza maggiore riconosciuto dai tribunali.

Emergenze sanitarie — dopo il 2020, la pandemia o l’epidemia dichiarata dalle autorità competenti viene ormai quasi sempre elencata esplicitamente tra gli eventi di forza maggiore.

Problemi tecnici gravi — guasti strutturali al venue, incendi, interruzioni prolungate di corrente che rendano impossibile lo svolgimento dell’evento in sicurezza.

Atti di terrorismo o disordini civili — eventi che rendano pericoloso lo svolgimento dello spettacolo o l’accesso del pubblico.

Cosa non è forza maggiore

Non rientrano nella forza maggiore — e quindi non giustificano la cancellazione senza conseguenze economiche — le difficoltà organizzative, i problemi finanziari dell’organizzatore, la scarsa vendita dei biglietti, le condizioni meteo avverse ma non eccezionali, o la malattia di un singolo componente della band se il concerto può comunque svolgersi.


Gli effetti della clausola: chi paga e chi no

Quando scatta una causa di forza maggiore contrattualmente prevista, in linea generale:

L’artista non è tenuto ad esibirsi — e non è inadempiente se non si esibisce.

L’organizzatore non è tenuto a pagare il cachet — o lo paga solo nella misura eventualmente prevista dalla clausola per le spese già sostenute dall’artista.

Gli anticipi già versati — questa è spesso la questione più controversa. La clausola deve prevedere esplicitamente se l’anticipo viene restituito integralmente, trattenuto a titolo di rimborso spese, o suddiviso tra le parti secondo una formula concordata.

I costi già sostenuti — produzione, trasporti, alloggi, noleggio attrezzature: la clausola dovrebbe prevedere come vengono ripartiti i costi irrecuperabili già sostenuti da ciascuna parte al momento della cancellazione.


Come è cambiata la clausola dopo il Covid

Prima del 2020 molti contratti di spettacolo — specialmente quelli di piccole e medie produzioni — o non avevano una clausola di forza maggiore, o ne avevano una generica che si limitava a citare “eventi naturali o atti dell’autorità” senza specificare cosa succedesse agli anticipi, alle spese e alle date di recupero.

Il Covid ha reso evidente il problema: contratti firmati senza previsioni precise hanno generato anni di contenziosi tra artisti, organizzatori, promoter e venue.

Oggi una clausola di forza maggiore ben redatta in un contratto di spettacolo deve rispondere a queste domande:

1. Quali eventi qualificano come forza maggiore? L’elenco deve essere specifico — non basta “eventi eccezionali e imprevedibili”. Vanno elencati: pandemie ed emergenze sanitarie dichiarate, atti dell’autorità, disastri naturali, atti di terrorismo, scioperi di categorie terze che rendano impossibile l’evento (trasporti, servizi pubblici).

2. Cosa succede agli anticipi già versati? Tre possibili soluzioni da prevedere esplicitamente: restituzione integrale, trattenimento fino a una soglia per le spese documentate, suddivisione proporzionale tra le parti.

3. È prevista una data di recupero? La clausola dovrebbe prevedere l’obbligo di riprogrammare l’evento entro un termine definito (tipicamente 12-18 mesi), con le stesse condizioni economiche, prima di considerare il contratto definitivamente risolto.

4. Chi gestisce i rimborsi al pubblico? Nei contratti tra organizzatori e venue, o tra organizzatori e ticketing, va stabilito chi è responsabile dei rimborsi ai fan e con quali tempistiche.

5. Qual è la procedura di notifica? La parte che invoca la forza maggiore deve notificarla all’altra entro un termine definito — tipicamente 24-48 ore dall’evento — per iscritto e con documentazione a supporto.


Il caso dei concerti posticipati: non è lo stesso che annullati

Una distinzione importante che la clausola dovrebbe affrontare esplicitamente: posticipare non è annullare.

Se un concerto viene posticipato a una data futura per cause di forza maggiore, l’artista è in genere tenuto a confermare la disponibilità per la nuova data — ma ha diritto a rinegoziare le condizioni se nel frattempo la sua situazione contrattuale è cambiata (nuovo management, nuova label, nuovo listino). La clausola dovrebbe prevedere un termine entro cui la nuova data deve essere comunicata e accettata, e cosa succede se una delle parti non è disponibile per la data proposta.


Una nota sui contratti SIAE e le condizioni standard

I contratti tipo predisposti dalla SIAE per l’assegnazione dei diritti di pubblica esecuzione prevedono clausole standardizzate per la cancellazione degli eventi, ma non sostituiscono le previsioni contrattuali tra le parti del rapporto commerciale — organizzatore, artista, venue, promoter. La gestione della forza maggiore va regolata separatamente in ciascun contratto bilaterale.


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Avvocata specializzata in diritto d'autore, proprietà intellettuale e diritto dello spettacolo. A Roma dal 2003, lavoro con registi, musicisti e produttori indipendenti — dalla fase di sviluppo fino alla distribuzione.

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