La registrazione del marchio “occhi spaccanti” di Raoul Bova: una discutibile strategia legale

 

 

Raoul Bova ha depositato presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi due domande di registrazione per le espressioni “occhi spaccanti” e “buongiorno essere speciale, dal sorriso meraviglioso e dagli occhi spaccanti” — frasi tratte dagli audio WhatsApp diventati virali dopo la diffusione da parte di Fabrizio Corona. Le domande, depositate il 5 agosto 2025, coprono un’ampia gamma di settori: cosmetici, cartoleria, calzature, abbigliamento, prodotti alimentari e alcolici, oltre a servizi di consulenza e telefonia.

La strategia dichiarata dall’avvocata di Bova è di bloccare la diffusione illecita del contenuto degli audio e impedire l’uso delle frasi senza autorizzazione. Ma cosa può davvero fare — e cosa non può fare — una registrazione del marchio in questo contesto?

Cosa protegge davvero una registrazione del marchio

Il diritto dei marchi, disciplinato dal Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. 30/2005, art. 20), protegge segni distintivi utilizzati nell’attività commerciale per distinguere prodotti o servizi. Il titolare di un marchio registrato ha il diritto esclusivo di utilizzarlo — ma questo diritto è limitato all’uso commerciale per contraddistinguere prodotti o servizi nei settori merceologici specificati nella domanda.

La registrazione del marchio non conferisce un monopolio assoluto sulle parole. Non impedisce:

  • l’uso giornalistico delle espressioni per cronaca o satira
  • la citazione in contesti non commerciali
  • l’uso descrittivo o informativo delle parole
  • la riproduzione degli audio originali per finalità di informazione
  • l’uso parodistico o umoristico non concorrenziale

In altri termini: il marchio “occhi spaccanti” potrebbe impedire a un’azienda di cosmetici di chiamare così la propria linea di mascara. Non può impedire a un giornalista di citare la frase in un articolo, a un comico di includerla in una battuta o a una testata di riprodurre gli audio come notizia.

Il precedente Arsenal: marchio e uso non commerciale

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza Arsenal Football Club plc v. Matthew Reed (C-206/01, 12 novembre 2002), ha chiarito il perimetro della protezione dei marchi. Il caso riguardava un venditore ambulante che commercializzava sciarpe e altri prodotti con il nome e i simboli dell’Arsenal Football Club senza autorizzazione.

La CGUE ha stabilito che il titolare del marchio può opporsi agli usi che pregiudicano la funzione essenziale del marchio — cioè la sua capacità di indicare ai consumatori l’origine commerciale del prodotto. La protezione si applica agli usi commerciali che creano confusione sull’origine dei prodotti o che sfruttano la reputazione del marchio a fini commerciali.

Gli usi che non compromettono questa funzione distintiva — gli usi giornalistici, satirici, accademici, parodistici — non rientrano nel campo di protezione del marchio. La sentenza Arsenal è ancora oggi il riferimento fondamentale per capire dove finisce la tutela del marchio e dove inizia la libertà di espressione nel contesto commerciale.

→ Approfondimento: Come funziona la tutela del marchio in Italia e in Europa

Libertà di espressione e diritti di proprietà industriale

L’art. 21 della Costituzione garantisce la libertà di manifestazione del pensiero. Questo principio entra in tensione con i diritti di proprietà industriale quando un marchio registrato viene citato in contesti giornalistici, satirici o critici.

L’orientamento consolidato — sia della giurisprudenza italiana sia della CGUE — è che i diritti di marchio non possono essere usati come strumento per limitare la libertà di informazione o di critica. Il marchio tutela l’uso commerciale in funzione distintiva: non è uno strumento per controllare il discorso pubblico intorno a una persona o a un fatto di cronaca.

Nel caso specifico, le espressioni di Bova sono diventate un meme culturale e satirico di portata nazionale. Questo tipo di appropriazione collettiva — giornali, social, comici, aziende che le citano in chiave parodistica — rientra nella sfera della libertà di espressione e non nel campo commerciale che il marchio tutela.

I limiti concreti della strategia

La registrazione del marchio può avere una utilità concreta ma circoscritta: potrebbe effettivamente impedire a terzi di lanciare linee di prodotti commerciali (mascara, t-shirt, liquori) brandizzati “occhi spaccanti” traendone profitto diretto. In questo senso, la tutela ha senso come strumento per controllare il merchandising non autorizzato.

Quello che la registrazione non può fare è bloccare la diffusione degli audio originali — che è il danno reputazionale principale per Bova. La riproduzione degli audio come notizia, il loro utilizzo in contenuti satirici, la loro citazione in articoli e programmi televisivi: nulla di tutto questo rientra nell’uso commerciale che il marchio regola.

C’è poi il rischio che le domande vengano rigettate dall’UIBM prima ancora di essere concesse — per le ragioni di distintività descritte nella sezione successiva.

Il problema della distintività: il caso petaloso

Perché un marchio sia registrabile, deve avere carattere distintivo — deve essere in grado di indicare l’origine commerciale di un prodotto o servizio e distinguerlo da quelli degli altri operatori. L’art. 7 CPI esclude dalla registrazione i segni privi di carattere distintivo, quelli divenuti di uso comune nel linguaggio corrente e quelli descrittivi.

Un caso emblematico è quello di petaloso — il neologismo inventato nel 2016 da Matteo, un bambino di otto anni di Copparo, per descrivere un fiore “che ha molti petali”. Dopo la viralità mediatica, diversi soggetti tentarono la registrazione del termine per i settori più disparati. L’esito fu contraddittorio: alcuni uffici accettarono le domande per settori specifici, altri le rigettarono per genericità o perché considerate di dominio pubblico. La parola, una volta entrata nell’uso collettivo come meme linguistico, aveva perso la capacità di indicare un’origine commerciale specifica.

Lo stesso ragionamento si applica alle espressioni di Bova. Le frasi “occhi spaccanti” e “buongiorno essere speciale” sono ormai entrate nel linguaggio comune satirico e giornalistico prima ancora che le domande di marchio fossero depositate. L’UIBM potrebbe rigettare le domande contestando la mancanza di distintività ab origine, o terzi potrebbero impugnarle con successo dopo la concessione citando il carattere descrittivo o generico delle espressioni.

→ Approfondimento: Genericità e decadenza: i rischi del marchio debole

Quale strumento sarebbe più efficace

Se il problema è la diffusione non autorizzata di audio privati a fini di dileggio, gli strumenti più adatti non sono quelli della proprietà industriale — sono quelli della privacy e del diritto all’immagine.

La riservatezza delle comunicazioni private è tutelata dall’art. 616 c.p. (violazione della corrispondenza) e da norme correlate. Se gli audio sono stati registrati e diffusi senza consenso, si configura una violazione perseguibile penalmente.

Il GDPR (Reg. UE 2016/679) consente di richiedere la rimozione dei contenuti che trattano dati personali senza base giuridica — e la voce di una persona in una conversazione privata è un dato personale.

Il diritto all’immagine e alla reputazione (artt. 96-97 LDA, art. 10 c.c.) tutela dalla diffusione non autorizzata di contenuti che ledono la reputazione della persona. La diffamazione aggravata (art. 595, comma 3 c.p.) si applica se le dichiarazioni vengono diffuse attraverso canali pubblici a scopo di discredito.

Questi strumenti colpiscono direttamente il comportamento illecito — la diffusione non autorizzata degli audio — piuttosto che le conseguenze secondarie come il potenziale merchandising non autorizzato. La registrazione del marchio può essere uno strumento complementare per proteggere l’uso commerciale del nome in futuro, ma non è lo strumento principale per affrontare il danno reputazionale immediato.

La lezione più generale: non tutti i problemi legali si risolvono con la proprietà industriale. Scegliere gli strumenti giuridici appropriati al problema concreto è fondamentale per una tutela efficace.

→ Approfondimento: Danno d’immagine e strumenti di tutela
→ Approfondimento: Marchio patronimico: quando il proprio nome può essere registrato

Domande frequenti

La registrazione del marchio può bloccare gli audio virali?

No. Il marchio tutela l’uso commerciale in funzione distintiva — non gli usi giornalistici, satirici o informativi. La riproduzione degli audio come notizia o satira non rientra nel campo di protezione del marchio.

Un’espressione virale può essere registrata come marchio?

Solo se ha ancora carattere distintivo al momento del deposito. Un’espressione già entrata nel linguaggio collettivo satirico rischia di essere rigettata dall’UIBM per mancanza di distintività (art. 7 CPI) o impugnata con successo dopo la concessione.

Cosa stabilisce la sentenza Arsenal sui marchi?

La CGUE (C-206/01, 2002) ha stabilito che il marchio protegge la sua funzione essenziale: indicare l’origine commerciale di prodotti o servizi. Solo gli usi che pregiudicano questa funzione rientrano nel campo di protezione. Gli usi giornalistici, satirici e parodistici non vi rientrano.

Quale strumento sarebbe più efficace per Bova?

La tutela della privacy e del diritto all’immagine. Se gli audio sono stati diffusi senza consenso, art. 616 c.p. (violazione di corrispondenza), GDPR e artt. 96-97 LDA offrono strumenti più diretti per la rimozione dei contenuti e il risarcimento del danno. Il marchio può essere complementare per proteggere il nome commercialmente in futuro.


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Avvocata specializzata in diritto d'autore, proprietà intellettuale e diritto dello spettacolo. A Roma dal 2003, lavoro con registi, musicisti e produttori indipendenti — dalla fase di sviluppo fino alla distribuzione.

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